Statuto associativo
nel testo vigente con le modifiche approvate nel Congresso Straordinario del 1° dicembre 2001 in Torino.
PARTE PRIMA
costituzione, scopi, patrimonio e soci
ART. 1 - COSTITUZIONE.
1. E'' costituita, dal 7 giugno 1966, l'' Associazione Italiana dei
Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all''AIJA ( Association
Internationale des Jeunes Avocats ) con sede in Roma e durata
illimitata.
2. L''Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
3. Presso ogni circondario di tribunale d''Italia, ove esiste un
Consiglio dell'' Ordine degli Avvocati, può essere costituita una
Sezione dell'' AIGA.
4. Tutti i soci sono tenuti all''osservanza del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale approva la costituzione delle
sezioni. Ogni sezione può adottare un Regolamento compatibile
con il presente Statuto.
ART. 2 - SCOPI ED ATTIVITA''.
1. L''Aiga si propone di :
a) tutelare i diritti dell''avvocatura , garantire ai praticanti e
ai giovani avvocati una idonea formazione professionale,
agevolarne l''accesso all''esercizio della professione forense;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona
ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un
processo equo e di ragionevole durata;
c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione
statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle
controversie;
d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone
la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di
integrazione con le realtà sociali ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e
l''armonizzazione delle norme professionali in campo
internazionale, anche attraverso il coordinamento con l''AIJA.
2. Per raggiungere tali scopi, l''AIGA organizza, anche attraverso
la costituzione di una fondazione, attività scientifiche e
culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del
mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e
culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative,
corrispondenti all''evoluzione della domanda di giustizia e della
professione forense; promuove e sostiene la presenza della
giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e
giudiziari.
ART. 3 - PATRIMONIO.
1. Il patrimonio dell''AIGA è costituito dalle quote versate
dalle sezioni, dai contributi devoluti da terzi e dai beni
acquisiti.
ART. 4 - SOCI E QUOTE.
1. L''Associazione si compone di soci fondatori, effettivi,
onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell''atto
costitutivo dell''Associazione ed effettivi quelli che si
iscrivono all''Associazione. Il Congresso può deliberare la
iscrizione quale socio d''onore di quelle persone o Enti che si
siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi
dell''Associazione. Allo stesso modo il Congresso può deliberare
la iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che
versino all''Associazione una speciale quota annuale di
iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l''elettorato attivo e
passivo; i soci d''onore non sono tenuti al versamento della quota
di iscrizione.
2. Possono iscriversi all''Associazione tutti gli avvocati ed i
praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età
e siano liberamente esercenti a tempo pieno. Il numero dei soci
è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al
Consiglio Direttivo della Sezione del circondario presso il cui
Albo o Registro è iscritto l''aspirante. Il Consiglio delibera
entro 15 giorni. In caso di rigetto, l''aspirante può inoltrare
la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con
delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L''iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal
Consiglio Direttivo di Sezione. Per ogni biennio, il Consiglio
Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che
le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale,
contestualmente alla comunicazione dell''elenco degli iscritti e,
comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione,
deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissione
o per raggiunti limiti di età. In quest''ultimo caso il socio che
rivesta una carica nell''Associazione la conserva sino al suo
naturale rinnovo.
6. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l''espulsione
del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del
presente Statuto o agli scopi dell''Associazione o comunque
all''etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione
è impugnabile innanzi al Collegio di garanzia.
PARTE SECONDA
Organi e funzioni
ART. 5 - ORGANI.
Sono organi territoriali dell''Aiga:
a) le Sezioni;
b) i Coordinatori regionali;
Sono organi nazionali dell''Aiga:
c) il Congresso;
d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) la Giunta;
f) il Presidente;
g) il Collegio di garanzia;
h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi
forensi.
ART. 6 - SEZIONI.
1. La Sezione è composta, tranne le deroghe approvate dal
Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3, di almeno
20 iscritti. La domanda per la costituzione della Sezione, con il
regolamento adottato, va rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale
che l''approva e la comunica alla Sezione. Entro il mese
successivo i soci effettivi devono eleggere, il Presidente ed il
Consiglio Direttivo della Sezione, nonché gli eventuali
consiglieri nazionali, diversi dal Presidente di Sezione. Il
Consiglio Direttivo procede alla nomina del Vice presidente, del
Segretario e del Tesoriere.
2. Il Presidente cura i collegamenti tra la Sezione ed il
Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile
delle comunicazioni con il Segretario ed il Tesoriere Nazionale,
la Giunta ed il Coordinatore Regionale.
3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attività,
iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi
sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi
congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale.
Hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale.
4. Il Presidente della Sezione è tenuto, oltre che a versare al
Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine
prefissato, a comunicare al Segretario Nazionale: entro il 31
maggio di ogni anno, l''elenco degli iscritti; fino a 20 giorni
prima dell''inizio del Congresso la composizione del Consiglio
Direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali
diversi dal Presidente; fino a 20 o 5 giorni prima del Congresso,
i nominativi dei delegati al Congresso rispettivamente ordinario
o straordinario. In caso di elezione degli organi della sezione
fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione
effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle
elezioni stesse.
5. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai
rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso,
ordinario e straordinario, e nel Consiglio Direttivo Nazionale.
L''elettorato attivo è comunque garantito se, all''atto
dell''esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano
assolti da almeno 20 gg.; ed il Presidente di sezione ne ha dato
comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.
ART. 7 - COORDINATORI REGIONALI.
1. I Coordinatori Regionali curano i rapporti e le comunicazioni
tra le sezioni di una medesima regione e provvedono al loro
raccordo, attraverso i coordinatori d''area, con gli organi
nazionali.
ART. 8 - CONGRESSO.
1. Il Congresso ordinario si tiene ogni due anni, di regola nel
mese di ottobre, ed è composto dal i Delegati delle Sezioni in
misura di un delegato per ogni 10 iscritti o frazione di 10
superiore a 5. Il numero degli iscritti, preso a base del
computo, deve corrispondere alla metà della somma del numero di
quote per ogni iscritto validamente versate dalla sezione nei due
anni precedenti.
2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui
all''art. 6, comma quarto, oltre ad esprimere il proprio voto,
può rappresentare, a tal fine, altri due delegati della medesima
sezione.
3. La sessione congressuale dura dalla convocazione del Congresso
sino alla conclusione dello stesso.
4. Il Congresso ordinario viene convocato dal Presidente
dell''Associazione mediante avviso scritto da comunicarsi alle
Sezioni almeno 150 giorni prima del suo inizio.
5. Il Congresso, attraverso il più ampio confronto, determina
l''indirizzo politico-programmatico dell''Associazione, stabilisce
gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i
quali raggiungerli. Elegge il Presidente a scrutinio segreto.
6. In ogni momento possono tenersi Congressi Straordinari per
deliberare su questioni di preminente interesse per
l''Associazione; ad essi si applicano le medesime regole del
Congresso Ordinario, ma la convocazione deve essere comunicata
con soli 30 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da
1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o la Giunta
oppure da 1/5 delle Sezioni in regola con gli adempimenti di cui
all''art. 6, comma 4.
7. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove sezioni
la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal Consiglio
Direttivo Nazionale almeno sei mesi prima del Congresso stesso.
Il Congresso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è
validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei
delegati alla prima convocazione.
ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE .
1. Ogni sezione è rappresentata nel CDN dal proprio Presidente e
da un consigliere per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40.
In caso di impedimento il Presidente può delegare il Vice
presidente.
2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo
l''elezione del Presidente Nazionale, dal Segretario cui le
Sezioni devono far pervenire i nominativi nei termini di cui
all''art. 6, comma 4°. Eventuali mutamenti devono essere riferiti
dal Segretario al CDN subito dopo averne ricevuta comunicazione.
I componenti durano in carica fino al Congresso ordinario
successivo.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su
propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il
Consiglio o 1/3 dei componenti la Giunta, con avviso inviato
almeno 15 giorni prima.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla
prima convocazione, di almeno la metà dei componenti. Le
delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti
i componenti hanno diritto di voto, semprechè siano stati
adempiuti gli obblighi di cui all''art. 6, comma quarto.
5. Il Consiglio :
a) elegge la Giunta;
b) elegge il Collegio di garanzia;
c) sollecita, coordina ed indirizza le attività delle Sezioni;
elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche
dell''Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dal
Congresso; delibera la convocazione del Congresso Straordinario;
d) delibera le iniziative e le attività per attuare le scelte
congressuali ;
e) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
f) stabilisce, ogni biennio, l''ammontare della quota che le
sezioni devono versare al Tesoriere nazionale per ciascun
iscritto.
ART. 10 - GIUNTA.
1. La Giunta si compone di 15 membri, e cioè:
a) Presidente dell''Associazione, che la presiede;
b) Due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere dell''Associazione
che compongono, con il Presidente, l''Ufficio di presidenza;
c) altri 9 membri, tre dei quali con funzioni di Coordinatori,
rispettivamente delle aree nord - centro - sud dell''Italia;
d) un rappresentante della Conferenza degli eletti nelle
istituzioni e negli organismi forensi, nominato dalla medesima
conferenza.
2. Possono far parte della Giunta i consiglieri nazionali o i
delegati all''ultimo Congresso. Il mandato dura fino al Congresso
ordinario successivo.
3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN, ad eccezione
del rappresentante della Conferenza degli Eletti che è nominato
dai componenti della stessa Conferenza nella prima seduta
successiva alla sessione congressuale.
4. La Giunta:
a) attua l''indirizzo politico - programmatico individuato dal
Congresso secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le
istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e
culturali, in Italia e a livello internazionale.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o
su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con avviso
inviato almeno 7 giorni prima, tranne i casi di urgenza. Per la
validità della seduta occorre la presenza, alla prima
convocazione, di oltre la metà dei componenti. Le delibera sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 11 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente dell''Associazione ha la rappresentanza legale
dell''Associazione. Presiede l''Ufficio di Presidenza, la Giunta,
il Consiglio Direttivo Nazionale, la Conferenza degli eletti
nelle istituzioni e negli organismi forensi ed il Congresso sino
all''elezione del nuovo Presidente. Il mandato dura fino alla
elezione del successivo Presidente.
2. L''Ufficio di Presidenza è parte integrante della Giunta ed è
composto dal Presidente, dai Vice presidenti, dal Segretario e
dal Tesoriere. L''Ufficio cura, insieme al Presidente,
l''amministrazione della Associazione e più specificamente :
- I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento
della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o
decadenza, il Vice Presidente più anziano lo sostituisce fino a
nuova elezione.
- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di
tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'' Associazione ed
effettua la verifica dei poteri per l''esercizio dell''elettorato
attivo. E'' responsabile del funzionamento del sistema di
informazione e comunicazione dell''Associazione. A tal fine viene
coadiuvato dai 3 Coordinatori d''area che, per le aree di
rispettiva competenza, raccordano l''attività dei coordinatori
regionali dell''area nonché tra essi e la Giunta.
- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la
contabilità dell''Associazione, riceve le quote e rilascia le
relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri. Redige
i bilanci preventivi e consuntivi.
ART. 12 - COLLEGIO DI GARANZIA.
1. Il Collegio di Garanzia è composto di 5 membri effettivi e 2
supplenti, eletti fra i soci, su indicazione del Presidente
dell''Associazione ( o di altro consigliere ), dal Consiglio
Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva al Congresso
Ordinario. La carica è incompatibile con altre cariche
nell''Aiga. Il mandato dura fino al successivo Congresso e non è
consecutivamente rinnovabile.
2. I componenti del Collegio di Garanzia eleggono a maggioranza
assoluta, con scrutinio segreto, il Presidente che nomina, tra i
componenti, il Segretario.
3. Il Collegio è convocato dal Presidente quando occorra
deliberare in merito a questioni poste dagli organi
dell''Associazione o da qualsiasi socio con ricorso motivato.
4. Il Collegio, nell''esercitare le funzioni di controllo sul
rispetto dello Statuto, in particolare:
a) Vigila sull''osservanza delle norme statutarie delle quali in
caso di controversia e l''unico interprete; dirime eventuali
controversie tra i soci e tra questi e gli organi
dell''Associazione;
b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza
e di espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo di
Sezione ai sensi dell''art. 4, commi 5 e 6, nonché in caso di
impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione
del socio deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi
dell''art. 4, comma 3;
c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimento di
approvazione o di rigetto delle domande per la costituzione delle
nuove Sezioni deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai
sensi dell''art. 6, comma 1;
d) Propone all''Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla,
la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio
Direttivo Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o
violazione dello Satuto;
e) Propone all''Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla,
la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo
di Sezione per gravi motivi inerenti alla carica o violazione
dello Satuto;
f) Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) assegna un termine
per la convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il
Consiglio Direttivo di Sezione, può convocare direttamente le
Assemblee nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai
singoli regolamenti;
g) Adotta anche d''ufficio i provvedimenti di decadenza e di
espulsione di cui all''art. 17, u. c., dello Statuto;
h) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale o il Congresso in
caso di necessità o di inerzia degli organi competenti.
5. Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili
ed adottate a maggioranza assoluta.
ART. 13 - CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI
ORGANISMI FORENSI.
1. La conferenza è composta da tutti i soci dell''Associazione
che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli ordini,
nell''Assemblea dei delegati o nella Giunta dell''OUA, nel
Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza forense.
2. La conferenza coordina le attività degli iscritti all''Aiga
nelle istituzioni e negli organismi forensi, partecipa alla
individuazione degli indirizzi politico - programmatici
dell''Associazione e ne sostiene gli sviluppi e l''attuazione,
svolge attività di informazione e di raccordo con la Giunta.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente dell''Aiga che la
convoca almeno una volta all''anno. Alle riunioni partecipano di
diritto i membri della Giunta Nazionale.
4. Il Presidente, subito dopo il primo Consiglio Nazionale
successivo alla sessione congressuale, convoca la Conferenza che
procederà alla elezione del proprio rappresentante nella Giunta
Nazionale.
PARTE TERZA
Elezioni degli organi
ART. 14 - ELEZIONI NELLE SEZIONI.
1. Nel periodo fra l''inizio della sessione congressuale e almeno
20 giorni prima dell''inizio del Congresso Ordinario, ciascuna
Sezione deve tenere l''assemblea per la elezione diretta del
Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali consiglieri
nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell''ipotesi di
cessazione dalla carica del Presidente o di un altro consigliere
nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione
congressuale, in occasione della quale, tuttavia, si procede
comunque a nuove elezioni.
2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al
Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi.
3. I Presidenti delle Sezioni di ogni regione, immediatamente
dopo la elezione della Giunta, si riuniscono in assemblea
convocata dal Presidente della sezione capoluogo di regione, per
eleggere il Coordinatore regionale che dà immediata
comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.
ART. 15 - ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
1. Il CDN, nella prima seduta successiva al Congresso che ha
eletto il Presidente, su proposta del Presidente , o
su eventuale indicazione dei consiglieri nazionali, elegge
l''Ufficio di Presidenza ( ovvero i due Vice presidenti, il
Segretario ed il Tesoriere ), i 3 Coordinatori regionali ed i
rimanenti membri della Giunta, nonché i componenti del Collegio
di Garanzia.
ART. 16 - ELEZIONI NEL CONGRESSO.
1. Il Presidente dell''Associazione viene eletto a scrutinio
segreto dal Congresso Ordinario. Possono candidarsi tutti i soci
effettivi dell''Associazione. E'' dichiarato eletto il candidato
che riporta il maggior numero di voti.
2. Le candidature, corredate della firma di presentazione di
almeno 10 componenti del CDN, vanno presentate, fino al ventesimo
giorno dalla data fissata per l''inizio del Congresso, al
Segretario Nazionale che ne dispone la immediata comunicazione a
tutte le Sezioni.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente,
ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano che, ove
manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato,
convoca anticipatamente il Congresso ordinario.
PARTE QUARTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 17 - INCOMPATIBILITA'' E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di sezione
dell''Associazione è incompatibile con la carica di Presidente
del Consiglio dell''Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense, dell''OUA, nonché di altre istituzioni,
organismi ed associazioni forensi.
1. bis La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta,
di consigliere del CDN ( ricoperta non in quanto Presidente di
Sezione ) può essere mantenuta non oltre il secondo mandato
consecutivo. Il Presidente Nazionale non è rieleggibile.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli
organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo
spirito di servizio che deve informare l''attività degli
associati, l''Aiga promuove il principio della rotazione degli
incarichi. All''uopo, qualunque carica assunta dal socio in
organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere
mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio
direttivo della sezione cui è iscritto il socio, con delibera
adottata a scrutinio segreto, può proporre al Collegio di
garanzia l''espulsione del socio medesimo. Il Collegio di garanzia
procede d''ufficio in caso di inerzia del Consiglio direttivo
della sezione.
PARTE QUINTA
Norme transitorie e finali
ART. 18 - NORME TRANSITORIE
1. Ai fini degli adempimenti di cui all''art. 6, comma quarto,
previsti per la prima sessione congressuale successiva
all''approvazione dello Statuto, tutti i termini previsti da detta
disposizione sono prorogati al 30 settembre.
2. Nelle assemblee delle sezioni, convocate in vista del primo
Congresso ordinario successivo all''approvazione dello Statuto: a)
vengono eletti i delegati congressuali e gli eventuali
consiglieri nazionali diversi dal Presidente; b) può altresì
procedersi alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
ovvero confermare quelli in carica. In quest''ultimo caso, ai fini
del rinnovo del mandato, non si computa il precedente periodo in
cui si è rivestita la carica di Presidente. In ogni caso, ove
non già previsti e in carica, devono essere nominati il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere di Sezione.
2bis Il secondo periodo del comma 1 dell''art. 8 entra in vigore
dopo il giorno successivo alla chiusura del Congresso del 2002.
ART. 19 - NORME FINALI
1. Lo Statuto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno
dall''approvazione.
2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3
dei presenti al Congresso. Possono essere approvate solo le
modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio Nazionale.
3. In caso di scioglimento dell''Associazione il Congresso nomina
un liquidatore.
4. Il Consiglio Nazionale può votare a maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto un regolamento per la disciplina delle attività
del Congresso e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalità
possono procedere la Giunta, il Collegio di garanzia e la
Conferenza degli eletti negli organismi forensi per adottare i
rispettivi regolamenti.
Chi siamo