Regolamento sezione
TITOLO I
Costituzione, sede, oggetto
Art.1
E costituita presso la Circoscrizione del Tribunale Civile di Roma una sezione dellA.I.G.A., a norma dellart.6 dello Statuto
Art.2
La Sezione ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia.
Art.3
Oggetto ed attività della Sezione sono quelli previsti dallart.2 dello Statuto A.I.G.A.
TITOLO II
Iscrizioni e quote
Art.4
Tutti i soci dellA.I.G.A., Avvocati e praticanti Avvocati abilitati dellOrdine di Roma ed in regola col pagamento della quota annuale, fanno parte di diritto della Sezione.
Art.5
Possono divenire soci dellA.I.G.A. e quindi della Sezione di Roma tutti gli Avvocati, praticanti avvocati, liberamente esercenti, aventi unetà inferiore ai 45 anni ed iscritti nel relativo Albo o Registro presso il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma.
Possono altresì divenire soci della Sezione tutti i soci dellA.I.G.A., iscritti in Albo o Registro presso un Consiglio dellOrdine Avvocati in città ricomprese nellambito del Distretto della Corte dAppello di Roma e che non hanno o divengano sede autonoma sezione dellA.I.G.A., che ne facciano domanda al Comitato Direttivo della Sezione, con le modalità di cui al successivo art.6.
Art.6
La domanda di ammissione quale socio effettivo ha forma scritta e deve essere controfirmata da tre soci effettivi presentatori. La domanda, accompagnata dalla quota annuale è presentata, su appositi moduli, al Presidente della Sezione, il quale la sottopone al Comitato Direttivo che delibera lammissione del nuovo socio entro quindici giorni.
Art.7
La quota annuale è composta dalla quota associativa dellA.I.G.A. e da un contributo a titolo di quota di Sezione stabilito dallassemblea della Sezione stessa. Il versamenti della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno.
Sono dichiarati decaduti il socio effettivo e benemerito che non versino la quota entro il termine di cui sopra e persistano in tale omissione per il periodo di un mese successivo alla richiesta loro rivolta a mezzo di comunicazione scritta.
TITOLO III
Assemblea
Art.8
LAssemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta lanno e comunque entro il 31 ottobre. Essa Delibera sul rendiconto dellesercizio trascorso e su quantaltro ad essa demandato.
Art.9
LAssemblea è altresì convocata, a cura del Comitato Direttivo, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un quinto dei soci effettivi, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art.10
Le riunioni assembleari sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni, per mezzo di lettera e contemporanea affissione di avviso allAlbo Sociale.
Art.11
LAssemblea è presieduta dal Presidente della Sezione, ovvero, in sua assenza, da un componente del Comitato Direttivo designato dai presenti. Essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, al momento dellapertura della seduta, di almeno un terzo dei soci effettivi, i quali siano in regola con la quota annuale.
Ogni socio potrà rappresentare per delega scritta solo un altro socio.
Sono ammessi al voto unicamente i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Le votazioni sono di norma effettuate per alzata di mano, salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.
Sono valide le delibere prese a maggioranza semplice dei votanti. In seconda convocazione lAssemblea delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno un decimo dei soci effettivi che siano in regola con la quota annuale.
Art.12
LAssemblea, oltre a quanto previsto dal precedente art.8, formula il programma di attività della Sezione nellambito dello Statuto, elegge il Comitato Direttivo e i delegati per le Assemblee dellA.I.G.A..
Art.13
Per la modificazione del presente Regolamento è necessaria la presenza in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, al momento della costituzione dellAssemblea, di almeno un terzo dei soci i quali siano in regola con il pagamento della quota annuale.
Le modifiche del regolamento strettamente conseguenti ad eventuali variazioni dello Statuto dellA.I.G.A. saranno, invece, automaticamente inserite nel presente regolamento, a cura del Comitato Direttivo della Sezione e ne sarà data informazione ai soci.
Art.14
Le candidature per lelezione dei componenti del Comitato Direttivo dei Consiglieri Nazionali e dei delegati al Congresso, dovranno essere presentate almeno tre giorni prima dellAssemblea al segretario della Sezione, il quale ne curerà limmediata affissione allAlbo Sociale.
TITOLO IV
Presidente, Comitato Direttivo, Esercizi Sociali
Art.15
Il Comitato Direttivo è composto da dodici membri, oltre al componente di diritto, ai sensi dellart.16 dello Statuto.
Lelezione dei componenti del Comitato Direttivo di nomina assembleare avviene mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ogni socio ha diritto di indicare non oltre sette candidati.
Sono chiamati a comporre il Comitato Direttivo i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà a ballottaggio.
Art.16
Assume la carica di Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti nella elezione del Comitato Direttivo.
Nelle ipotesi di impedimento o di anticipata cessazione della carica del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza, il componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità associativa.
Art.17
Per la nomina dei delegati al Congresso e per lelezione dei Consiglieri Nazionali, ciascun socio vota a scrutinio segreto per tanti candidati pari a due terzi arrotondati in eccesso del numero dei delegati.
Ove il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei delegati, la nomina avverrà per acclamazione.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Art.18
Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunioni, nomina, tra gli eletti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e provvede, in qualsiasi caso, di anticipata cessazione di tali cariche, alla loro immediata sostituzione.
Essa può, altresì, istituire deleghe per specifici settori di attività.
Il Presidente fissa il calendario delle riunioni del Comitato Direttivo e può convocare adunanze straordinarie senza formalità in caso di necessità.
Le cariche di Vicepresidente, eccettuati i casi di cui allart.9, co.I dello Statuto dellA.I.G.A., Tesoriere e Segretario della Sezione, sono incompatibili con quella di componente del Consiglio Direttivo; tuttavia in caso di elezione ad ambedue le cariche è consentito alleletto di optare per una delle due con comunicazione da dare al Comitato Direttivo e al Consiglio Direttivo entro il termine di 48 ore.
I componenti del Comitato Direttivo e i Consiglieri Nazionali decadono dopo sei assenze consecutive dalle riunioni rispettivamente del Comitato del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure dopo dodici assenze complessive.
In caso di gravi violazioni allo Statuto o ai deliberati del Comitato Direttivo, o al mandato fiduciario da parte del Consigliere Nazionale, il Comitato potrà convocare lAssemblea di Sezione per deliberare sulla decadenza dalla carica del proprio rappresentante al Consiglio Direttivo Nazionale.
Nella ipotesi di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti del Comitato Direttivo, subentrano nellordine, fino alla scadenza del mandato, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza si provvederà alla relativa nomina per mezzo di elezioni suppletive.
Qualora vengano a mancare, nonostante lintegrazione di cui al comma precedente, più della metà dei componenti del Comitato Direttivo, verrà convocata al più presto lassemblea, per lelezione dellintero Comitato Direttivo.
Per i Consiglieri nazionali si provvederà con elezioni suppletive.
Art.19
Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione; il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri sociali; il Comitato Direttivo attua i programmi della Sezione stessa nellambito dello Statuto dellA.I.G.A., delle decisioni delle Assemblee nazionali e di quelle sezionali, predispone il rendiconto dellesercizio trascorso da sottoporre allapprovazione dellAssemblea, delibera sul mutamento della sede sociale.
Il Presidente ed il Tesoriere, congiuntamente, hanno la rappresentanza e la firma nei confronti di qualsiasi terzo per le obbligazioni ed i rapporti riguardanti la sezione.
Art.20
Il Comitato Direttivo dura in carica due anni, salvo prorogatio fino allottobre successivo alla scadenza del biennio nellipotesi di cui al sesto comma.
Art.21
Gli esercizi sociali sono chiusi al 30 Settembre di ogni anno.
Chi siamo