Regolamento sezione

TITOLO I

Costituzione, sede, oggetto

Art.1

E’ costituita presso la Circoscrizione del Tribunale Civile di Roma una sezione dell’A.I.G.A., a norma dell’art.6 dello Statuto

Art.2

La Sezione ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia.

Art.3

Oggetto ed attività della Sezione sono quelli previsti dall’art.2 dello Statuto A.I.G.A.

TITOLO II

Iscrizioni e quote

Art.4

Tutti i soci dell’A.I.G.A., Avvocati e praticanti Avvocati abilitati dell’Ordine di Roma ed in regola col pagamento della quota annuale, fanno parte di diritto della Sezione.

Art.5

Possono divenire soci dell’A.I.G.A. e quindi della Sezione di Roma tutti gli Avvocati, praticanti avvocati, liberamente esercenti, aventi un’età inferiore ai 45 anni ed iscritti nel relativo Albo o Registro presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Possono altresì divenire soci della Sezione tutti i soci dell’A.I.G.A., iscritti in Albo o Registro presso un Consiglio dell’Ordine Avvocati in città ricomprese nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Roma e che non hanno o divengano sede autonoma sezione dell’A.I.G.A., che ne facciano domanda al Comitato Direttivo della Sezione, con le modalità di cui al successivo art.6.

Art.6

La domanda di ammissione quale socio effettivo ha forma scritta e deve essere controfirmata da tre soci effettivi presentatori. La domanda, accompagnata dalla quota annuale è presentata, su appositi moduli, al Presidente della Sezione, il quale la sottopone al Comitato Direttivo che delibera l’ammissione del nuovo socio entro quindici giorni.

Art.7

La quota annuale è composta dalla quota associativa dell’A.I.G.A. e da un contributo a titolo di quota di Sezione stabilito dall’assemblea della Sezione stessa. Il versamenti della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno.

Sono dichiarati decaduti il socio effettivo e benemerito che non versino la quota entro il termine di cui sopra e persistano in tale omissione per il periodo di un mese successivo alla richiesta loro rivolta a mezzo di comunicazione scritta.

TITOLO III

Assemblea

Art.8

L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l’anno e comunque entro il 31 ottobre. Essa Delibera sul rendiconto dell’esercizio trascorso e su quant’altro ad essa demandato.

Art.9

L’Assemblea è altresì convocata, a cura del Comitato Direttivo, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un quinto dei soci effettivi, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.10

Le riunioni assembleari sono convocate con preavviso di almeno dieci giorni, per mezzo di lettera e contemporanea affissione di avviso all’Albo Sociale.

Art.11

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione, ovvero, in sua assenza, da un componente del Comitato Direttivo designato dai presenti. Essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, al momento dell’apertura della seduta, di almeno un terzo dei soci effettivi, i quali siano in regola con la quota annuale.

Ogni socio potrà rappresentare per delega scritta solo un altro socio.

Sono ammessi al voto unicamente i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Le votazioni sono di norma effettuate per alzata di mano, salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.

Sono valide le delibere prese a maggioranza semplice dei votanti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno un decimo dei soci effettivi che siano in regola con la quota annuale.

Art.12

L’Assemblea, oltre a quanto previsto dal precedente art.8, formula il programma di attività della Sezione nell’ambito dello Statuto, elegge il Comitato Direttivo e i delegati per le Assemblee dell’A.I.G.A..

Art.13

Per la modificazione del presente Regolamento è necessaria la presenza in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, al momento della costituzione dell’Assemblea, di almeno un terzo dei soci i quali siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Le modifiche del regolamento strettamente conseguenti ad eventuali variazioni dello Statuto dell’A.I.G.A. saranno, invece, automaticamente inserite nel presente regolamento, a cura del Comitato Direttivo della Sezione e ne sarà data informazione ai soci.

Art.14

Le candidature per l’elezione dei componenti del Comitato Direttivo dei Consiglieri Nazionali e dei delegati al Congresso, dovranno essere presentate almeno tre giorni prima dell’Assemblea al segretario della Sezione, il quale ne curerà l’immediata affissione all’Albo Sociale.

TITOLO IV

Presidente, Comitato Direttivo, Esercizi Sociali

Art.15

Il Comitato Direttivo è composto da dodici membri, oltre al componente di diritto, ai sensi dell’art.16 dello Statuto.

L’elezione dei componenti del Comitato Direttivo di nomina assembleare avviene mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ogni socio ha diritto di indicare non oltre sette candidati.

Sono chiamati a comporre il Comitato Direttivo i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procederà a ballottaggio.

Art.16

Assume la carica di Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti nella elezione del Comitato Direttivo.

Nelle ipotesi di impedimento o di anticipata cessazione della carica del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza, il componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità associativa.

Art.17

Per la nomina dei delegati al Congresso e per l’elezione dei Consiglieri Nazionali, ciascun socio vota a scrutinio segreto per tanti candidati pari a due terzi arrotondati in eccesso del numero dei delegati.

Ove il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei delegati, la nomina avverrà per acclamazione.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art.18

Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunioni, nomina, tra gli eletti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e provvede, in qualsiasi caso, di anticipata cessazione di tali cariche, alla loro immediata sostituzione.

Essa può, altresì, istituire deleghe per specifici settori di attività.

Il Presidente fissa il calendario delle riunioni del Comitato Direttivo e può convocare adunanze straordinarie senza formalità in caso di necessità.

Le cariche di Vicepresidente, eccettuati i casi di cui all’art.9, co.I dello Statuto dell’A.I.G.A., Tesoriere e Segretario della Sezione, sono incompatibili con quella di componente del Consiglio Direttivo; tuttavia in caso di elezione ad ambedue le cariche è consentito all’eletto di optare per una delle due con comunicazione da dare al Comitato Direttivo e al Consiglio Direttivo entro il termine di 48 ore.

I componenti del Comitato Direttivo e i Consiglieri Nazionali decadono dopo sei assenze consecutive dalle riunioni rispettivamente del Comitato del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure dopo dodici assenze complessive.

In caso di gravi violazioni allo Statuto o ai deliberati del Comitato Direttivo, o al mandato fiduciario da parte del Consigliere Nazionale, il Comitato potrà convocare l’Assemblea di Sezione per deliberare sulla decadenza dalla carica del proprio rappresentante al Consiglio Direttivo Nazionale.

Nella ipotesi di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti del Comitato Direttivo, subentrano nell’ordine, fino alla scadenza del mandato, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza si provvederà alla relativa nomina per mezzo di elezioni suppletive.

Qualora vengano a mancare, nonostante l’integrazione di cui al comma precedente, più della metà dei componenti del Comitato Direttivo, verrà convocata al più presto l’assemblea, per l’elezione dell’intero Comitato Direttivo.

Per i Consiglieri nazionali si provvederà con elezioni suppletive.

 

Art.19

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione; il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri sociali; il Comitato Direttivo attua i programmi della Sezione stessa nell’ambito dello Statuto dell’A.I.G.A., delle decisioni delle Assemblee nazionali e di quelle sezionali, predispone il rendiconto dell’esercizio trascorso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, delibera sul mutamento della sede sociale.

Il Presidente ed il Tesoriere, congiuntamente, hanno la rappresentanza e la firma nei confronti di qualsiasi terzo per le obbligazioni ed i rapporti riguardanti la sezione.

Art.20

Il Comitato Direttivo dura in carica due anni, salvo prorogatio fino all’ottobre successivo alla scadenza del biennio nell’ipotesi di cui al sesto comma.

Art.21

Gli esercizi sociali sono chiusi al 30 Settembre di ogni anno.